STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POST PRODUZIONI VIDEO



Art.1 Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata ”UNAPOST”.
L’associazione UNAPOST svolge la sua attività sia su territorio nazionale che internazionale ed ha la sua sede legale ed ufficio in Milano – Via Procaccini 11.
La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del comune di Milano senza dover ricorrere alla modificazione dello Statuto associativo.

Art.2 Finalità
L’associazione UNAPOST non può avere vincoli con partiti o movimenti politici, e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente Statuto.
L’UNAPOST, nell’interesse degli operatori rappresentati, si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo sia pubblico che privato;
b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
d) promuovere e concorrere ad attuare qualsiasi iniziativa che tenda a curare l’assistenza dei soci nonché il loro incremento e miglioramento;
e) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti per l’attività dei soci;
f) assistere e rappresentare gli associati, se munita di espressa delega anche nella stipula di contratti collettivi, integrativi e/o nelle promozioni di ogni altra impresa o accordo di carattere economico finanziario;
g) organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione sia a livello nazionale che internazionale;
h) provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essa attribuite per legge e da norma assimilate;
i) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e di approfondimento tecnico – scientifico, anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi associativi, con strumenti propri e di terzi;
j) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
k) iscriversi con decisione assembleare a federazioni di categoria del mondo della Post Produzione purchè abbiano carattere di assoluta apartiticità e siano dirette alla promozione di scopi sociali e comunque non con fini di lucro;
l) valorizzare la categoria dei laboratori di Post Produzione dal punto di vista professionale e giuridico;
m) promuovere proposte di attività e progetti formativi nel settore dell’attività degli Associati;
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri associati. Potrà valersi altresì di prestazioni gratuite e/o onerose anche da parte dei terzi, ma solo previa deliberazione approvata dall’Assemblea Generale degli Associati.

Art.3 Durata
La durata è a tempo indeterminato.
L’Associazione può essere sciolta su delibera dell’Assemblea straordinaria, che dispone circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.

Art.4 Associati
Il numero dei soci è illimitato.
Gli associati si distinguono in tre categorie:
Soci Fondatori sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione. Detti soci, per il primo anno d’attività, onde poter consentire l’avviamento dell’Associazione stessa, ricoprono la funzione di diritto di membri del Consiglio Direttivo a mezzo dei soggetti da essi designati. Il successivo Consiglio Direttivo sarà nominato dall’assemblea, come previsto dal seguente statuto;
Soci Onorari i quali non hanno obblighi di versamento di quote sociali e non partecipano ai risultati economici della gestione;
Soci Ordinari i quali hanno l’obbligo di versare le quote nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e partecipano ai risultati economici gestionali.
Tutte le quote affluiscono al fondo gestione.
Tutto quanto concerne l’attività associativa deve essere considerato, da ogni associato con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse.
Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli Associati si impegnano al rispetto dei principi etici della professione.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea obbligano ed impegnano tutti i membri dell’Associazione, ed anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Gli Associati che non intendono conformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea, hanno l’obbligo di manifestare tale loro volontà entro 7 (sette) giorni dalla stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni sono adottate (anche se se assenti), con lettera raccomandata inviata al Presidente entro il termine perentorio di sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione formale della delibera e di recedere dall’Associazione entro lo stesso termine, secondo le modalità e gli effetti stabiliti al successivo art. 6.
In caso di mancata manifestazione del recesso di cui al capoverso che precede entro il perentorio termine sopra stabilito, l’Associato è tenuto a conformarsi alla deliberazione adottata.

Art.5 Adesione: Modalità e condizioni
Possono aderire all’UNAPOST tutte le persone fisiche e giuridiche che esplicano professionalmente e in modo costante l’attività di Post Produzione Audio/Video e/o attività affini inerenti e/o complementari sul territorio nazionale.
I candidati devono necessariamente essere accettati, previa specifica valutazione, dal Consiglio Direttivo.
Per acquisire la qualifica di associato occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Titolare o dal Rappresentante dell’impresa corredata dal certificato generale del Casellario Giudiziale indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale delibera, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, a propria discrezione e senza obbligo di motivazione.
Il parere del Consiglio sarà notificato con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla deliberazione.
Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, al Consiglio dei Probiviri che decide inappellabilmente dandone comunicazione agli interessati.
L’adesione impegna l’associato ad accettare tutte le norme del presente statuto e delle sue eventuali e successive modifiche, nonché l’impegno del pagamento entro il trenta Gennaio di ogni anno sociale, delle quote associative da stabilirsi nell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio.
L’adesione all’associazione ha una durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdettata dall’associato con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima di ogni scadenza.
Non possono essere ammessi alla presente Associazione gli iscritti ad altre associazioni aventi oggetto analogo o in conflitto d’interesse.

Art.6 Decadenza e Recesso
La qualità di Socio si perde:
a) per recesso, che ha effetto dal momento della relativa dichiarazione dell’associato, da manifestarsi per iscritto;
b) per perdita dei requisiti richiesti all’Art. 5 dello Statuto per l’ammissione e la permanenza nell’Associazione. L’accertamento della perdita di tali requisiti compete al Consiglio Direttivo e produce i suoi effetti al momento della delibera;
c) per esclusione che può aver luogo in caso di:
c.1) mancato pagamento delle quote o dei contributi di cui all’Art. 19, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla relativa messa in mora;
c.2) gravi inadempienze agli obblighi associativi accertate dal Consiglio Direttivo. La verifica di tali circostanze compete al Consiglio Direttivo e produce i suoi effetti dal momento della relativa delibera;
c.3) indegnità morale o comportamenti in contrasto con i doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo.
d) per scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea straordinaria.
La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio sociale. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l’Associato uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell’Associazione, incluse quelle di competenza dell’intero esercizio finanziario in corso. In caso di pendenza di procedimento penale a carico di un associato per violazione della L.n.406/1981 è in facoltà del Consiglio Direttivo di sospenderlo cautelativamente sino all’esito del procedimento stesso.
e) E’ altresì in facoltà del Consiglio Direttivo escludere l’associato che sia sottoposto ad una delle procedure concorsuali previste dall’attuale legge in vigore, ovvero per qualsiasi reato penale accertato con sentenza passata in giudicato. La facoltà del Consiglio dovrà essere comunicata per iscritto ed avrà validità immediata dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
f) L’efficacia dell’esclusione del socio, è subordinata ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, su relazione motivata del Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi

Art.7 Sanzioni
I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine;
a. la deplorazione scritta;
b. la sospensione;
c. la decadenza ed esclusione.


Art.8 Organi
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea Generale degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario organizzativo e il Segretario amministrativo;
d. il Revisore dei Conti;
e. il Collegio dei Provibiri.

Art.9 Durata e svolgimento delle cariche
a) Gli organi dell’UNAPOST vengono eletti a scrutinio segreto;
b) gli eletti a organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive;
c) le cariche elettive hanno la durata di tre anni. E’ ammessa la rieleggibilità;
d) non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all’esercizio in corso.
e) le cariche associative vengono ricoperte dai soci a titolo gratuito.

Art.10 Assemblea: Composizione
a) L’Assemblea dell’UNAPOST è composta da tutti gli associati;
b) ogni socio non può essere portavoce di più di tre deleghe.

Art.11 Convocazione dell’Assemblea
a) l’Assemblea composta da tutti gli associati è convocata dal Presidente dell’Associazione una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci (entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno) ed ogni qualvolta egli o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. Inoltre, l’Assemblea è convocata quando un quarto dei soci ordinari lo richiedano.
b) La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea;
c) L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno;
d) I compiti dell’Assemblea sono:
d.1) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d.2) discutere e approvare il programma annuale del Consiglio Direttivo;
d.3) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
d.4) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in base ai requisiti indicati in appendice al presente statuto, i Provibiri ed i Revisori dei Conti, un Presidente Onorario o dei Soci Onorari;
d.5) stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo che deve necessariamente sempre essere in numero dispari;
d.6) l’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli Associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità, oltre che nei casi di scioglimento e di modifica dello Statuto.

Art.12 Deliberazioni dell’Assemblea
a) le Assemblee sono valide con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche un giorno successivo alla prima.
b) Le Assemblee indette per l’elezione degli organi dell’Associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli Associati. Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.
c) Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l’Associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza dei presenti e redatte su apposito verbale.

Art.13 Consiglio Direttivo: Composizione
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
a) il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente, da un minimo di sette a un massimo di quindici membri eletti tra i soci dell’Assemblea;
b) in caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione;
c) il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio dei Revisori dei Conti;
d) nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora nonché l’ordine del giorno della riunione;
f) la convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni;
g) ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti palesi dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si ritiene respinta;
h) le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure almeno un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art.14 Consiglio direttivo: Competenze
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) operare al raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi delle categorie rappresentate, in armonia con quelli generali di tutti gli associati;
b) eleggere al suo interno, alla prima riunione dal suo insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Organizzativo e il Segretario Amministrativo;
c) esaminare e studiare tutti i problemi riguardanti le categorie rappresentate;
d) stipulare accordi nazionali ed internazionali;
e) esercitare in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea generale dei Soci; le deliberazioni così prese dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima seduta;
f) designare i rappresentanti dell’Associazione in qualsiasi organo, comitato o commissione in cui tale rappresentanza sia richiesta o prescritta;
g) aderire a tutti i compiti che siano ad esso espressamente demandati dal presente statuto o dall’Assemblea Generale dei Soci;
h) deliberare inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
i) elaborare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ciascun anno, da presentare per l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
l) elaborare il bilancio consuntivo entro il ventotto febbraio;
m) invitare alla riunione, ove lo renda opportuno, persone particolarmente esperte su determinati ed importanti problemi allo scopo di sentirne il parere;
n) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
o) deliberare su ogni atto di gestione straordinaria dell’Associazione;
p) deliberare sull’ammissione dei nuovi soci;
q) stabilire l’importo delle quote annue di associazione;
r) deliberare sull’ammissione dei nuovi soci;
s) decidere sugli eventuali investimenti patrimoniali;
t) stabilisce le prestazioni di servizi ai socie e ai terzi e le relative norma e modalità.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo prese in conformità al presente statuto impegnano tutti gli iscritti.

Art.15 Consiglio Direttivo: Partecipazione
Proposta elettorale per il consiglio direttivo, salvo i primi membri che sono nominati in sede di atto costitutivo.
Possono candidarsi:
a) i componenti del Consiglio direttivo uscente;
b) coloro che abbiano i seguenti requisiti:
b.1) essere iscritti da almeno un anno;
b.2) aver partecipato come minimo ad una Assemblea Generale;
b.3) aver rispettato doveri di solidarietà o di correttezza derivanti dal vincolo associativo;
b.4) operare nel settore della post produzione da almeno 5 anni, ovvero essere Soci Fondatori;
Chiunque fosse nelle condizioni di candidarsi, deve formulare una richiesta scritta almeno dieci giorni prima della convocazione delle elezioni con lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente dell’Associazione il quale provvederà alla compilazione di una lista.
Possono essere date tante preferenze quanti sono i membri da eleggere.
Nel caso il Socio risulti assente può esprimere il suo voto con delega scritta affidata ad un membro presente il quale non può avere più di tre deleghe.
Risultano eletti i primi candidati tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
A parità di preferenze risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all’Associazione.


Art.16 Presidente
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge: ha poteri di firma, che può delegare, di rappresentanza di fronte a qualsiasi autorità Giudiziaria e amministrative e di fronte ai terzi.
a) Dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
b) presiede le riunioni del consiglio;
c) può compiere tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione;
d) provvede all’amministrazione ordinaria e vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
e) redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all’Assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento le sue attribuzioni o funzioni sono devolute al Vicepresidente.
Il Presidente è rieleggibile, previo voto favorevole dell’unanimità di soci.

Art.17 Vicepresidente e segretario
a) Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.
b) In caso di impedimento, assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
c) Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del presidente.
d) Il segretario provvede altresì alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi associati.
e) Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
f) Firma su incarico del presidente i mandati di pagamento e la corrispondenza.

Art.18 Tesoriere ed economo
a) Il tesoriere e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del Collegio dei revisori dei conti.
b) Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario.
c) Una volta ogni trimestre il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.
d) L'economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.
e) Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Art.19 Revisori dei Conti
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci;
b) ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’Assemblea; può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) in occasione della sua riunione, il Collegio provvede a nominare il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
e) i membri durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica e sono rieleggibili;
f) la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

Art.20 Collegio dei Probiviri
I Probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali, il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano i singoli associati ai loro doveri e propongono al Direttivo sia di radiare, sia di rifiutare le richieste di iscrizione.
a) il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea;
b) durano in carica un triennio, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica e sono rieleggibili;
c) la carica è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione;
d) in occasione della prima riunione il Consiglio provvede a nominare il Presidente;
e) possono essere elette anche soggetti esterni all’associazione, perchè muniti di idonee qualità morali e professionali.

Art.21 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni immobili, mobili registrati e mobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione;
b) dai proventi delle quote sociali dai contributi dei soci, delle eccedenze attive delle gestioni attuali.

Art.22 Quote e Contributi
L’Associazione dispone dei seguenti fondi:
a) quote annuali dell’Associazione, da versarsi entro trenta giorni dalla relativa delibera.
b) contributi supplementari e/o corrispettivi specifici deliberati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, commisurati in ragione proporzionale ai proventi complessivi incassati per il tramite dell’Associazione e da versarsi nel termine stabilito dall’Assemblea. Obbligati al pagamento dei fondi di cui sopra sono gli Associati;
c) i soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune nè di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art.23 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.24 Finanziamento dell’Associazione
a) Le spese occorrenti per il funzionamento dell' associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a.1) le quote ordinarie degli associati;
a.2) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
a.3) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati
b) Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell' associazione.
c) I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell' associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art.25 Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo, dopo le operazioni di liquidazione, verrà devoluto a fini sociali.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art.26 Clausola compromissoria
a) Qualunque controversia inerente al patto associativo, o da esso dipendente, che possa sorgere tra l’Associazione e gli associati, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione, ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due, ed in mancanza d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
b) La Parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alle parti interessate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l’arbitro di sua designazione. In ogni caso, di tale comunicazione dovrà essere inviata copia all’Associazione.
c) Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l’arbitro di sua designazione.
d) Ove manchi l’accordo sull’elezione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocarne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano.
e) Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento dell’Associazione dovrà promuovere il giudizio arbitrale con le norme di cui sopra nel termine perentorio di giorni venti dalla data della comunicazione fattagliene.
f) Nel caso di contestazione degli associati il termine di giorni 20 (venti) decorre dalla data della notizia del fatto, che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata. Nell’uno e nell’altro caso scaduto tale termine, la parte decade dal diritto d’impugnativa.
g) Nel caso di contestazione tra l’Associazione ed gli associati, ove non si raggiunga in seno al Consiglio l’accordo sulla indicazione dell’arbitro da designarsi dall’Associazione (essendo esclusi dal voto i rappresentanti dell’Associazione interessata) esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.
h) Il Collegio arbitrale ha funzione di amichevole compositore ed avrà le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Art.27 Altre norme
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

 


f.to Maria Donato Alberto
f.to Palumbo Alfredo
f.to Croce Pasquale
f.to Beretta Luciano
f.to Caimi Roberta Maria
f.to Gerolin Emanuele Domenico
f.to Mantini Alberto Michele
f.to Pellegrino Agostino
f.to Cesare Gattoni notaio